La regola dal 2024: onnicomprensività IRES e IRAP
Dal 2024, per le società di capitali, la differenza tra il valore nominale dei crediti d'imposta da bonus edilizi acquistati sul mercato secondario e il prezzo di acquisto concorre integralmente alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, in applicazione del principio di onnicomprensività: il differenziale positivo non gode di esclusioni parziali, e i crediti stessi non vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione. È il dato di partenza per chi valuta l'acquisto di crediti ad agosto 2026.
Cosa significa in pratica l'onnicomprensività
Il meccanismo è lineare. Una società che acquista 100 di credito nominale al prezzo di 75, e poi utilizza il credito in compensazione F24 per l'intero valore nominale, realizza un differenziale positivo di 25. Dal 2024 quel differenziale:
- concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES;
- concorre integralmente alla base imponibile IRAP;
- è tassato secondo le aliquote ordinarie applicabili alla società, senza regimi di parziale esclusione.
L'effetto sulla convenienza economica si calcola confrontando lo sconto di mercato con il carico fiscale che incide sul differenziale: un'operazione resta razionale solo se lo sconto eccede, in misura adeguata, l'imposizione attesa, tenendo conto della propria aliquota IRES, dell'aliquota IRAP applicata e delle proprie condizioni di bilancio.
Quadro RU: cosa non va indicato
Un errore ricorrente, e costoso in sede di controllo, è l'indicazione dei crediti da bonus edilizi nel quadro RU della dichiarazione. I crediti d'imposta da bonus edilizi acquistati non sono crediti d'imposta di tipo RU: non vanno indicati nel quadro RU. Il loro utilizzo avviene in compensazione nel modello F24, e la rilevanza reddituale è quella descritta sopra: il differenziale nel reddito d'impresa, non il credito nel quadro RU. La confusione tra le due logiche genera dichiarazioni errate e possibili rilievi.
La responsabilità dell'acquirente
Il profilo fiscale non si esaurisce nella tassazione del differenziale. Chi acquista assume anche una posizione di responsabilità, seppure delimitata: ai sensi dell'art. 121 comma 6 D.L. 34/2020, il cessionario risponde in solido per l'utilizzo irregolare del credito solo in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. Inoltre, la cessione può essere sottoposta al controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate ex art. 28-bis D.P.R. 602/1973. La conseguenza operativa: la due diligence documentale di secondo livello, su asseverazioni, visti di conformità, titoli edilizi, fatture, bonifici e catena delle cessioni, è parte integrante della convenienza dell'operazione, non un costo accessorio. A ciò si aggiunge il controllo sulla posizione del cedente: ruoli erariali scaduti oltre i 50.000 euro nel cassetto fiscale del venditore sono un segnale che impone approfondimento prima di chiudere.
Perché le società di capitali comprano: capienza e prezzi
Ad agosto 2026 la domanda di crediti proviene in misura rilevante da imprese con capienza fiscale, holding e studi professionali: soggetti che hanno debiti tributari e contributivi ricorrenti da compensare e che possono quindi assorbire i crediti in F24 senza attendere scadenze lontane. Le banche, per contro, sono di fatto ritirate dal mercato per saturazione dei plafond. Le quotazioni indicative del momento sono:
| Tipologia | Quotazione (% nominale) | Sconto implicito |
|---|---|---|
| Crateri sismici | 80-88% | 12-20% |
| Superbonus | 72-78% | 22-28% |
| Sismabonus | 72-78% | 22-28% |
| Ecobonus | 70-76% | 24-30% |
| Barriere architettoniche | 68-74% | 26-32% |
| Ristrutturazione | 65-75% | 25-35% |
| Bonus Facciate | 60-68% | 32-40% |
Lo sconto è il complemento a 100 della quotazione: è la materia prima del differenziale tassato. Nessuna di queste quotazioni configura un rendimento garantito: sono prezzi di mercato, soggetti a variazione e a rischi di contestazione del credito.
Profilo operativo: due diligence, Comfort Letter, tempi
L'operazione tipo per una società di capitali si articola così:
- verifica nel cassetto fiscale della disponibilità del credito del cedente;
- due diligence documentale di secondo livello sull'intervento e sulla catena di cessioni;
- per importi sopra i 500.000 euro di nominale, Comfort Letter di un professionista qualificato (costo indicativo 0,3-0,8% del nominale);
- tempi indicativi: 1-3 settimane sotto i 100.000 euro, 2-5 settimane per operazioni standard, 4-8 settimane sopra il milione.
Un caveat fiscale
Il trattamento IRES/IRAP del differenziale interagisce con la situazione specifica di ogni società: esistenza di perdite pregresse, regime di consolidato fiscale, aliquote IRAP regionali e componenti straordinarie di bilancio. Prima di acquistare, la valutazione va affidata al professionista che segue la società: la regola di base del 2024 è certa, la sua traduzione in convenienza economica no.
Domande frequenti
Dal 2024 il differenziale di acquisto è interamente tassato?
Sì. Il principio di onnicomprensività IRES/IRAP fa concorrere integralmente alla base imponibile la differenza tra nominale e prezzo di acquisto.
I crediti da bonus edilizi vanno nel quadro RU?
No. I crediti da bonus edilizi non vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione; il loro utilizzo avviene in compensazione F24.
Una società che compra crediti rischia la responsabilità solidale?
Solo in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, ex art. 121 comma 6 D.L. 34/2020. La due diligence serve a documentare l'assenza di concorso.
Le banche acquistano ancora crediti?
Ad agosto 2026 sono di fatto ritirate per saturazione dei plafond; la domanda attiva viene da imprese con capienza fiscale, holding e studi professionali.
Quanto si paga un credito Superbonus?
Le quotazioni indicative di agosto 2026 sono 72-78% del nominale; lo sconto è il complemento a 100.
Quanto dura un'operazione di acquisto?
Indicativamente 1-3 settimane sotto i 100.000 euro, 2-5 settimane per operazioni standard, 4-8 settimane sopra il milione, con Comfort Letter di regola oltre i 500.000 euro.