Onnicomprensività: cosa è cambiato dal 2024
Dal 2024, i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi — Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazione e Barriere Architettoniche — sono soggetti al principio di onnicomprensività ai fini IRES e IRAP: non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
In pratica, ad agosto 2026, per una società che detiene o acquista crediti da bonus edilizi questo significa tre cose:
- il credito ricevuto o comprato non genera un componente positivo di reddito tassabile;
- l'utilizzo in compensazione non comporta adempimenti nel quadro RU;
- la gestione del credito si concentra su due soli parametri: la capienza F24 e le quote annuali residue.
| Aspetto | Regola dal 2024 |
|---|---|
| Concorso alla base imponibile IRES/IRAP | No: vale l'onnicomprensività |
| Indicazione nel quadro RU | Non prevista per i crediti da bonus edilizi |
| Compensazione in F24 | Sì: IRES, IRAP, IVA, ritenute e contributi |
| Quote annuali non utilizzate | Si perdono |
Il quadro dei bonus coinvolti
L'onnicomprensività riguarda tutti i crediti d'imposta del comparto edilizio, qualunque sia la norma che li ha generati:
| Bonus | Norma di riferimento | Detrazione originaria |
|---|---|---|
| Superbonus | art. 119 D.L. 34/2020 | 110%, in 4 o 10 quote annuali |
| Ecobonus | art. 14 D.L. 63/2013 | 50/65/70/75%, in 10 quote annuali |
| Sismabonus | art. 16 D.L. 63/2013 | 50-85% per classe di rischio, parti comuni |
| Bonus Facciate | L. 160/2019 | 90%, zone A e B, chiuso per nuove spese dal 2023 |
| Bonus Ristrutturazione | — | 50% fino al 2024, poi 36% |
| Barriere Architettoniche | Legge di Bilancio 2022 | 75%, detrazione ancora attiva |
Cosa significa per chi detiene crediti bloccati
Per un'impresa edile che ha crediti fermi in azienda, l'onnicomprensività elimina un rischio fiscale: il credito non aumenta il reddito imponibile e non peggiora la posizione IRAP solo per il fatto di essere detenuto. Lo stesso vale per una holding o uno studio professionale che acquista crediti sul mercato secondario: il risparmio ottenuto dallo sconto non viene eroso dalla tassazione sul credito stesso.
Restano fermi gli obblighi ordinari di contabilità e i vincoli della compensazione: la soglia dei ruoli erariali scaduti oltre 50.000 €, il rispetto delle quote annuali e una capienza minima adeguata.
Il vincolo dei ruoli erariali oltre 50.000 €
Chi ha ruoli erariali scaduti di importo superiore a 50.000 € non può utilizzare i crediti in compensazione F24. Il controllo preventivo è disciplinato dall'art. 28-bis D.P.R. 602/1973. Prima di acquistare crediti da bonus edilizi, un soggetto IRES deve verificare la propria posizione debitoria: un ruolo oltre soglia azzera di fatto la convenienza dell'operazione, perché il credito resterebbe inutilizzabile finché la pendenza non rientra.
Capienza e quote annuali: i due parametri operativi
La capienza minima consigliata per giustificare un acquisto di crediti è di 50.000-100.000 €/anno di F24. Le quote annuali non utilizzate nell'anno di competenza si perdono definitivamente: un credito Superbonus in 10 quote annuali richiede una capienza stabile per un decennio, altrimenti parte del risparmio atteso svanisce.
Per questo chi compra crediti deve ragionare per orizzonte: la convenienza si misura sull'utilizzo effettivo in compensazione, non sul solo sconto al momento dell'acquisto.
Il risparmio per l'acquirente coincide con lo sconto
Comprare un credito a 74 significa pagare 74.000 € per un nominale di 100.000 € e compensarlo per intero in F24: il risparmio è il 26% del capitale impiegato. Con l'onnicomprensività, questo risparmio non concorre alla base imponibile IRES/IRAP e non transita dal quadro RU.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Nominale acquistato | 100.000 € |
| Prezzo pagato (quotazione 74%) | 74.000 € |
| F24 compensati | 100.000 € |
| Risparmio netto | 26.000 € (26% del capitale impiegato) |
Il risparmio non è un rendimento finanziario, ma uno sconto fiscale certo soltanto nella misura in cui la compensazione è effettivamente eseguibile: capienza sufficiente, assenza di ruoli oltre soglia e rispetto delle quote annuali.
Onnicomprensività e mercato secondario: cosa non cambia
L'onnicomprensività riguarda il trattamento fiscale del credito, non la sua cedibilità. Sul mercato secondario, attivo e legittimo ai sensi dell'art. 121, comma 6-quater, D.L. 34/2020, restano valide tutte le regole della circolazione: due diligence sull'origine, contratto con condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., pagamento contestuale al trasferimento o in escrow.
Vale anche per chi vende: un'impresa che cede un credito maturato non genera componenti reddituali da dichiarare, e la responsabilità solidale del cessionario scatta solo con concorso nella violazione e dolo o colpa grave (art. 121, comma 6, D.L. 34/2020). In sintesi: il credito resta un attivo gestibile in F24, con gli stessi vincoli di capienza e gli stessi strumenti contrattuali di sempre.
Domande frequenti
Un credito da bonus edilizio ricevuto nel 2025 concorre alla base imponibile IRES?
No. Dal 2024 vale l'onnicomprensività: i crediti da bonus edilizi non concorrono alla formazione del reddito IRES né del valore della produzione IRAP.
Devo indicare i crediti da bonus edilizi nel quadro RU?
No. Per i crediti da bonus edilizi non è prevista l'indicazione nel quadro RU.
Quali imposte si possono compensare con questi crediti?
IRES, IRAP, IVA, ritenute e contributi, tramite modello F24.
Cosa succede se una quota annuale non viene utilizzata?
La quota non utilizzata nell'anno si perde: per questo la capienza minima consigliata è di 50.000-100.000 €/anno di F24.
Un ruolo erariale scaduto blocca la compensazione?
Sì, se supera 50.000 €: il divieto è previsto dall'art. 28-bis D.P.R. 602/1973.
Il risparmio dell'acquirente è tassato?
No: con l'onnicomprensività il risparmio derivante dallo sconto non concorre alla base imponibile IRES/IRAP.