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Fiscale · 6 min di lettura

IRES, IRAP e crediti da bonus edilizi: l'onnicomprensività dopo il 2024

Aggiornato al 1 agosto 2026

Pubblicato il 18/03/2026 · Autore: Elena Rossi

In sintesi

  • Lo sconto di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile
  • L'effetto netto resta positivo: il vantaggio fiscale supera l'impatto imponibile
  • La convenienza va calcolata caso per caso con il consulente

Onnicomprensività: cosa è cambiato dal 2024

Dal 2024, i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi — Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazione e Barriere Architettoniche — sono soggetti al principio di onnicomprensività ai fini IRES e IRAP: non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, ad agosto 2026, per una società che detiene o acquista crediti da bonus edilizi questo significa tre cose:

  • il credito ricevuto o comprato non genera un componente positivo di reddito tassabile;
  • l'utilizzo in compensazione non comporta adempimenti nel quadro RU;
  • la gestione del credito si concentra su due soli parametri: la capienza F24 e le quote annuali residue.
Aspetto Regola dal 2024
Concorso alla base imponibile IRES/IRAP No: vale l'onnicomprensività
Indicazione nel quadro RU Non prevista per i crediti da bonus edilizi
Compensazione in F24 Sì: IRES, IRAP, IVA, ritenute e contributi
Quote annuali non utilizzate Si perdono

Il quadro dei bonus coinvolti

L'onnicomprensività riguarda tutti i crediti d'imposta del comparto edilizio, qualunque sia la norma che li ha generati:

Bonus Norma di riferimento Detrazione originaria
Superbonus art. 119 D.L. 34/2020 110%, in 4 o 10 quote annuali
Ecobonus art. 14 D.L. 63/2013 50/65/70/75%, in 10 quote annuali
Sismabonus art. 16 D.L. 63/2013 50-85% per classe di rischio, parti comuni
Bonus Facciate L. 160/2019 90%, zone A e B, chiuso per nuove spese dal 2023
Bonus Ristrutturazione 50% fino al 2024, poi 36%
Barriere Architettoniche Legge di Bilancio 2022 75%, detrazione ancora attiva

Cosa significa per chi detiene crediti bloccati

Per un'impresa edile che ha crediti fermi in azienda, l'onnicomprensività elimina un rischio fiscale: il credito non aumenta il reddito imponibile e non peggiora la posizione IRAP solo per il fatto di essere detenuto. Lo stesso vale per una holding o uno studio professionale che acquista crediti sul mercato secondario: il risparmio ottenuto dallo sconto non viene eroso dalla tassazione sul credito stesso.

Restano fermi gli obblighi ordinari di contabilità e i vincoli della compensazione: la soglia dei ruoli erariali scaduti oltre 50.000 €, il rispetto delle quote annuali e una capienza minima adeguata.

Il vincolo dei ruoli erariali oltre 50.000 €

Chi ha ruoli erariali scaduti di importo superiore a 50.000 € non può utilizzare i crediti in compensazione F24. Il controllo preventivo è disciplinato dall'art. 28-bis D.P.R. 602/1973. Prima di acquistare crediti da bonus edilizi, un soggetto IRES deve verificare la propria posizione debitoria: un ruolo oltre soglia azzera di fatto la convenienza dell'operazione, perché il credito resterebbe inutilizzabile finché la pendenza non rientra.

Capienza e quote annuali: i due parametri operativi

La capienza minima consigliata per giustificare un acquisto di crediti è di 50.000-100.000 €/anno di F24. Le quote annuali non utilizzate nell'anno di competenza si perdono definitivamente: un credito Superbonus in 10 quote annuali richiede una capienza stabile per un decennio, altrimenti parte del risparmio atteso svanisce.

Per questo chi compra crediti deve ragionare per orizzonte: la convenienza si misura sull'utilizzo effettivo in compensazione, non sul solo sconto al momento dell'acquisto.

Il risparmio per l'acquirente coincide con lo sconto

Comprare un credito a 74 significa pagare 74.000 € per un nominale di 100.000 € e compensarlo per intero in F24: il risparmio è il 26% del capitale impiegato. Con l'onnicomprensività, questo risparmio non concorre alla base imponibile IRES/IRAP e non transita dal quadro RU.

Voce Importo
Nominale acquistato 100.000 €
Prezzo pagato (quotazione 74%) 74.000 €
F24 compensati 100.000 €
Risparmio netto 26.000 € (26% del capitale impiegato)

Il risparmio non è un rendimento finanziario, ma uno sconto fiscale certo soltanto nella misura in cui la compensazione è effettivamente eseguibile: capienza sufficiente, assenza di ruoli oltre soglia e rispetto delle quote annuali.

Onnicomprensività e mercato secondario: cosa non cambia

L'onnicomprensività riguarda il trattamento fiscale del credito, non la sua cedibilità. Sul mercato secondario, attivo e legittimo ai sensi dell'art. 121, comma 6-quater, D.L. 34/2020, restano valide tutte le regole della circolazione: due diligence sull'origine, contratto con condizione sospensiva ex art. 1353 c.c., pagamento contestuale al trasferimento o in escrow.

Vale anche per chi vende: un'impresa che cede un credito maturato non genera componenti reddituali da dichiarare, e la responsabilità solidale del cessionario scatta solo con concorso nella violazione e dolo o colpa grave (art. 121, comma 6, D.L. 34/2020). In sintesi: il credito resta un attivo gestibile in F24, con gli stessi vincoli di capienza e gli stessi strumenti contrattuali di sempre.

Domande frequenti

Un credito da bonus edilizio ricevuto nel 2025 concorre alla base imponibile IRES?

No. Dal 2024 vale l'onnicomprensività: i crediti da bonus edilizi non concorrono alla formazione del reddito IRES né del valore della produzione IRAP.

Devo indicare i crediti da bonus edilizi nel quadro RU?

No. Per i crediti da bonus edilizi non è prevista l'indicazione nel quadro RU.

Quali imposte si possono compensare con questi crediti?

IRES, IRAP, IVA, ritenute e contributi, tramite modello F24.

Cosa succede se una quota annuale non viene utilizzata?

La quota non utilizzata nell'anno si perde: per questo la capienza minima consigliata è di 50.000-100.000 €/anno di F24.

Un ruolo erariale scaduto blocca la compensazione?

Sì, se supera 50.000 €: il divieto è previsto dall'art. 28-bis D.P.R. 602/1973.

Il risparmio dell'acquirente è tassato?

No: con l'onnicomprensività il risparmio derivante dallo sconto non concorre alla base imponibile IRES/IRAP.

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