Quadro RU e RS: dove i crediti da bonus edilizi NON vanno indicati
I crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Ristrutturazione, Barriere architettoniche) non vanno indicati nel quadro RU del modello Redditi: dal 2024 vale l'onnicomprensività IRES e IRAP, per cui tali crediti concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano come crediti d'imposta "agevolativi" da monitorare nel quadro RU. L'esposizione errata in RU è uno degli errori dichiarativi più frequenti e più pericolosi nelle verifiche fiscali.
Il quadro RU: a cosa serve davvero
Il quadro RU del modello Redditi è dedicato ai crediti d'imposta "da indicatore", cioè ai crediti agevolativi per i quali la norma istitutiva prevede espressamente l'obbligo di esposizione nel quadro RU: crediti per investimenti in beni strumentali, ricerca e sviluppo, formazione, mezzogiorno, e analoghi. La sua funzione è permettere all'Amministrazione finanziaria di monitorare l'utilizzo di agevolazioni specifiche.
I crediti da bonus edilizi non appartengono a questa categoria: sono crediti "da dichiarazione" o, più precisamente, crediti che seguono logiche dichiarative proprie. La conseguenza pratica è secca: il quadro RU non è la loro sede.
La regola dal 2024: onnicomprensività IRES/IRAP
Dal 2024 i crediti d'imposta da bonus edilizi sono soggetti alla disciplina dell'onnicomprensività ai fini IRES e IRAP. Questo significa che:
- per le società di capitali e gli enti commerciali, i crediti da bonus edilizi concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES nel periodo d'imposta in cui sono acquisiti, rilevando per il loro valore nominale;
- ai fini IRAP, le cessioni di tali crediti e i relativi utilizzi seguono le regole ordinarie di imputazione;
- la corretta gestione contabile e dichiarativa del credito avviene quindi nel quadro RF (reddito d'impresa) o nel quadro corrispondente al regime del contribuente, e non nel quadro RU.
L'onnicomprensività ha eliminato il regime precedente di irrilevanza/rilevanza parziale: il credito da bonus edilizio è oggi, a tutti gli effetti, una componente reddituale ordinaria per i soggetti IRES/IRAP, con l'effetto di semplificare la gestione dichiarativa e, al tempo stesso, di rendere scorretto ogni riferimento al quadro RU.
Cosa succede se il credito viene indicato in RU
L'errata esposizione nel quadro RU produce effetti a catena:
- Coerenza interna rotta. Il credito compare due volte o compare in un quadro che presuppone un credito agevolativo con obbligo di monitoraggio, generando incongruenze che i controlli formali incrociano facilmente.
- Rischio di doppia rilevanza fiscale. Il credito esposto in RU può essere trattato come agevolativo monitorato e, al contempo, concorrere al reddito per onnicomprensività: la sovrapposizione è fonte di contestazioni.
- Segnalazioni automatiche. Le liquidazioni e i controlli automatizzati segnalano le esposizioni anomale, avviando richieste di chiarimento che, anche quando si risolvono, costano tempo e assistenza professionale.
E il quadro RS?
Il quadro RS raccoglie dati ed elementi informativi richiesti per specifiche fattispecie: consorzi, operazioni straordinarie, determinati regimi, dati per studi di settore e ISA, e così via. Per i crediti da bonus edilizi non esiste, in via ordinaria, un rigo RS dedicato alla loro esposizione: la circostanza va verificata di anno in anno rispetto alle istruzioni ministeriali, perché il quadro RS è modificato con frequenza, ma ad agosto 2026 la regola è che i crediti da bonus edilizi non trovano collocazione in RS, né in RU.
La prudenza operativa è questa: prima di compilare, leggere le istruzioni del modello Redditi dell'anno di riferimento e verificare che non siano intervenute previsioni specifiche. Ma l'impostazione ordinaria, confermata dalla prassi amministrativa dal 2024, è l'esclusione dei bonus edilizi da entrambi i quadri.
Dove i crediti da bonus edilizi si indicano davvero
La sede dichiarativa corretta dipende dal soggetto e dalla fase:
| Situazione | Sede dichiarativa corretta |
|---|---|
| Credito acquisito da società IRES | Quadro RF (reddito d'impresa), per effetto dell'onnicomprensività IRES/IRAP dal 2024 |
| Utilizzo in compensazione F24 | Modello F24, con il codice tributo del singolo bonus |
| Cessione del credito da parte di società | Componenti di reddito del quadro RF, secondo i criteri ordinari |
| Crediti agevolativi con obbligo di monitoraggio (diversi dai bonus edilizi) | Quadro RU |
| Dati informativi richiesti dalle istruzioni ministeriali | Quadro RS, solo se espressamente previsto |
Gli errori più frequenti e come evitarli
- Trascinare l'impostazione pre-2024. Chi continua a trattare i crediti da bonus edilizi come irrilevanti o "agevolativi" commette l'errore più comune: dal 2024 vale l'onnicomprensività, e le gestioni contabili vanno adeguate.
- Compilare RU "per sicurezza". L'esposizione prudenziale in RU è controproducente: genera proprio le incongruenze che si voleva evitare. La sicurezza si ottiene seguendo le istruzioni, non aggiungendo quadri.
- Ignorare la differenza tra i singoli bonus. Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Ristrutturazione e Barriere architettoniche hanno codici tributo diversi per l'F24, ma condividono la stessa disciplina dichiarativa: nessuno di essi va in RU.
- Dimenticare la soglia dei ruoli. L'utilizzo in compensazione è precluso a chi ha ruoli erariali scaduti oltre 50.000 € (art. 28-bis D.P.R. 602/1973): una posizione da verificare prima di pianificare la compensazione, non dopo la dichiarazione.
Domande frequenti
I crediti da Superbonus vanno indicati nel quadro RU?
No. Dal 2024, con l'onnicomprensività IRES/IRAP, i crediti da bonus edilizi — Superbonus incluso — non si espongono nel quadro RU, che resta riservato ai crediti d'imposta agevolativi per i quali la norma prevede espressamente l'obbligo di monitoraggio.
Dove indico un credito Ecobonus acquisito da una società?
Nella determinazione del reddito d'impresa (quadro RF per i soggetti IRES), secondo le regole dell'onnicomprensività in vigore dal 2024; l'utilizzo avviene in compensazione F24 con il codice tributo specifico del bonus.
Il quadro RS serve per i crediti da bonus edilizi?
In via ordinaria no: il quadro RS raccoglie dati informativi per fattispecie specifiche e ad agosto 2026 non prevede l'esposizione dei crediti da bonus edilizi. La verifica delle istruzioni ministeriali di ciascun anno resta comunque il passaggio preliminare obbligato.
Cosa rischio se ho indicato il credito nel quadro RU?
L'esposizione errata genera incongruenze segnalabili dai controlli automatizzati, con richieste di chiarimento e potenziali contestazioni sulla doppia rilevanza fiscale del credito. L'errore va corretto con un ravvedimento operoso valutato con il proprio consulente.
La regola vale anche per le persone fisiche?
Sì nel senso che il quadro RU non è la sede dei crediti da bonus edilizi per nessun contribuente. Le persone fisiche che hanno acquisito crediti come privati seguono la disciplina dichiarativa ordinaria dei crediti d'imposta, senza esposizione in RU; la rilevanza IRES/IRAP dell'onnicomprensività riguarda invece i soggetti passivi di quelle imposte.