Cos'è l'articolo 121 del D.L. 34/2020
L'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) è la disposizione che ha introdotto, per i principali bonus edilizi, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa alla detrazione, e che ad agosto 2026 continua a governare i due snodi decisivi del mercato: la responsabilità dei cessionari, disciplinata dal comma 6, e la circolazione dei crediti sul mercato secondario, disciplinata dal comma 6-quater.
Il meccanismo di base: un'opzione al posto della detrazione
Il punto di partenza della norma è semplice: chi sostiene spese agevolate può scegliere, in luogo della detrazione, di:
- cedere il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante;
- chiedere al fornitore lo sconto in fattura, cedendo al fornitore il credito corrispondente.
L'esercizio dell'opzione richiedeva, e richiede ancora nei casi residui, la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate. La norma ha riguardato in origine i principali bonus: Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020), Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013), Sismabonus (art. 16 D.L. 63/2013), Bonus Facciate (L. 160/2019), Bonus Ristrutturazione e Barriere Architettoniche 75% (Legge di Bilancio 2022).
Punto per punto: i commi che contano ancora
Comma 6: la responsabilità solidale del cessionario
Il comma 6 stabilisce che i fornitori e i cessionari rispondono in solido solo per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto, quando il fatto è commesso con dolo o colpa grave. In termini pratici: chi compra un credito non risponde per il semplice fatto di averlo acquistato. Risponde solo se ha concorso nella violazione con dolo o colpa grave. È il fondamento giuridico del mercato secondario: senza questa delimitazione, nessun cessionario terzo acquisterebbe.
Comma 6-quater: il mercato secondario
Il comma 6-quater consente la successiva cessione dei crediti a banche, intermediari e altri soggetti. È la norma che rende il credito un bene circolante: chi ha ricevuto un credito per sconto in fattura o per cessione può cederlo a sua volta. La circolazione non è limitata al primo passaggio e ad agosto 2026 il mercato secondario dei crediti maturati è attivo e legittimo proprio in forza di questo comma.
Le opzioni per nuove spese: oggi chiuse
Lo stesso articolo 121 ha visto però il proprio perimetro operativo ridotto: dal 30 marzo 2024, per effetto del D.L. 39/2024 (convertito dalla L. 67/2024), le nuove opzioni sono chiuse, salvo che per i comuni dei crateri sismici 2009 e 2016, la cui proroga è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
La linea del tempo dell'articolo 121
| Data | Evento |
|---|---|
| 19 maggio 2020 | Il D.L. 34/2020 introduce l'art. 121 e le opzioni |
| 2020-2023 | Utilizzo massiccio delle opzioni, più volte rimodulate dal legislatore |
| 30 marzo 2024 | Chiusura delle opzioni per nuove spese (D.L. 39/2024, conv. L. 67/2024) |
| 2025 | D.L. 95/2025 (Omnibus, conv. L. 118/2025): razionalizzazioni |
| 2026 | L. 199/2025 (Bilancio 2026): proroga delle opzioni solo per i crateri sismici |
La comunicazione di opzione: il cuore operativo
La norma ha sempre ruotato attorno a un adempimento centrale: la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, con cui il beneficiario esercitava l'opzione e designava il cessionario. Quel passaggio è ciò che rende il credito tracciabile e verificabile: è sulla piattaforma che il credito nasce, transita e si identifica con la sua catena di cessioni. Per questo, nella due diligence di chi compra, la coerenza tra comunicazioni telematiche e documentazione cartacea dell'intervento è il primo esame: una discordanza è il segnale più immediato di un credito problematico.
I requisiti documentali per le opzioni residue
Nei casi in cui l'opzione è ancora esercitabile, restano necessari i presidi già previsti dal sistema: l'asseverazione tecnica di congruità delle spese e di conformità ai requisiti, il visto di conformità sulla comunicazione di opzione e la documentazione dei pagamenti con bonifici dedicati. La correttezza documentale è ciò che distingue, anche nella successiva circolazione del credito, un credito negoziabile da un credito incagliato.
I controlli
Il quadro di controllo resta severo: l'Agenzia delle Entrate può sottoporre le cessioni al controllo preventivo ex art. 28-bis D.P.R. 602/1973. Per il cessionario, la conseguenza pratica è che la due diligence documentale non è un orpello, ma la condizione per dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave ai sensi del comma 6.
Cosa significa la norma ad agosto 2026
In sintesi, ad agosto 2026 l'art. 121 D.L. 34/2020 significa tre cose. Uno: per le nuove spese, le opzioni sono chiuse dal 30 marzo 2024, salvo i crateri sismici. Due: i crediti maturati restano cedibili sul mercato secondario, in forza del comma 6-quater. Tre: chi compra risponde solo per dolo o colpa grave (comma 6), ma deve saperlo dimostrare con la documentazione.
Domande frequenti
L'art. 121 D.L. 34/2020 è ancora in vigore?
Sì. La norma resta in vigore e regola la circolazione dei crediti maturati; a essere state chiuse, dal 30 marzo 2024, sono le nuove opzioni per spese successive a tale data.
Il comma 6 rende il cessionario responsabile di tutto?
No. Il cessionario risponde in solido solo per l'utilizzo irregolare del credito commesso con dolo o colpa grave.
Quante volte può essere ceduto un credito?
Il comma 6-quater consente successive cessioni a banche, intermediari e altri soggetti, senza limitare la circolazione al primo passaggio.
Si possono ancora esercitare le opzioni per nuove spese?
Solo nei comuni dei crateri sismici 2009 e 2016, prorogati dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025).
Quali bonus erano coperti dall'articolo 121?
Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Ristrutturazione e Barriere Architettoniche, secondo le rispettive discipline.
Quale controllo può subire una cessione?
L'Agenzia delle Entrate può attivare il controllo preventivo ex art. 28-bis D.P.R. 602/1973.